Pedana mobile per disabili in condominio: a chi spetta la spesa?

La pedana mobile, al pari del montascale (trovi su questo sito alcuni esempi di installazioni), è un dispositivo che favorisce la mobilità delle persone in sedia a rotelle o persone a mobilità ridotta consentendo l’accesso a luoghi privati ​​o aperti al pubblico. Questa piattaforma occupa pochissimo spazio ed è spesso più vantaggiosa di una rampa per scale. Ma come fare per limitare le barriere architettoniche e facilitare l’accesso in un condominio? A chi spetta la spesa? Lo chiariamo in questo articolo.

Cosa dice la legge?

La legge di riferimento che regolamenta l’installazione di una pedana mobile (qui di seguito maggiori informazioni ed un esempio di piattaforma elevatrice per disabili) è la nota legge 104, che delinea l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. Essa garantisce forme di tutela e facilitazioni di vario tipo per disabili ed handicappati, sia per quanto attiene alle situazioni tipiche della vita privata della persona non completamente autosufficiente, sia per quanto riguarda l’ambito dei rapporti con la collettività.

L’articolo 8 della legge in oggetto precisa che, ai fini dell’integrazione sociale, bisogna “assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico“.

Nello specifico, per quanto riguarda i condomini, è la legge 220 del 2012 ad occuparsene, che in parte prende spunto dalla legge 104. L’art. 1120 stabilisce che, in caso di opere o interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche, l’assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Bisogna dunque raggiungere un quorum per attuare il superamento delle barriere architettoniche.

Una volta ottenuto il parere favorevole e la relativa delibera, tutti i condomini, anche quelli che hanno espresso parere contrario, e anche quelli che non utilizzeranno la pedana mobile, sono tenuti al pagamento della loro parte. Tali spese per la realizzazione della pedana mobile debbono essere suddivise in base ai millesimi di proprietà. Ogni condomino, insomma, dovrà contribuire in rapporto al valore della propria unità immobiliare.

Lo stesso articolo prevede però un’eccezione, che riguarda le “innovazioni gravose e voluttuarie”, categoria in cui rientra anche la pedana mobile. Qualora l’installazione comporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se invece l’assemblea si esprime negativamente e la persona bisognosa non ottiene la delibera, non si può comunque negare il diritto al disabile. Questi infatti può far installare, a proprie spese, il montascala, l’ascensore e qualsiasi altra struttura mobile a proprie spese. Può anche far allargare gli ingressi e le porte. In questo caso il portatore di handicap sarà l’unico soggetto a poter utilizzare gli impianti da lui realizzati, opponendosi all’utilizzo da parte di chi non ha contribuito ai costi.

Il Governo prevede precise agevolazioni in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Le spese sostenute per la pedana, come spese condominiali, sono detraibili ai fini del 50% ex Art. 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019.